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Introduzione

1. HaKadosh Baruch Hu ci ha distinto da tutti i popoli, ci ha dato la Toràh e ci ha fatto entrare in Eretz Israel, così da poter meritare di compiere le mizvot. HaShem ha fatto tutto ciò per il nostro bene, così da poter essere kedoshim ~ sacri per lui, e avere abbondanza di beni in questo mondo e nel mondo a venire.
2. Non solo ci ha donato la Toràh, ma ci ha anche comandato di non lasciarla. A questo scopo ci ha dato profeti che ci facciano fare teshuvà ~ tornare sulla giusta strada. Alla fine dell’epoca del secondo Bet HaMikdash ~ Santuario, a causa della sinat chinam ~ l’odio gratuito e della lashon harà ~ lingua cattiva che c’era fra di noi, il Bet HaMikdash ~ Santuario è stato distrutto e siamo stati esiliati dalla nostra terra.

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3. Dal momento in cui siamo stati esiliati preghiamo HaShem affinché ci salvi, e non abbiamo ancora avuto il merito che le nostre preghiere siano ascoltate, perché ci sono molti peccati che causano al nostro esilio di continuare, ma quello più grave di tutti è quello del lashon harà ~ lingua cattiva. Quindi, fin quando non riusciremo a correggerlo, come possiamo aspettarci che arrivi la redenzione??

4. Come potrebbero avverarsi le benedizioni di HaShem su di noi, dal momento che è scritto esplicitamente nella Toràh che chi parla lashon harà sarà maledetto?
È risaputo, in base a ciò che hanno detto i Nostri Chachamim, che è un peccato enorme, e chi studia le loro parole, e quello che dice lo Zohar al riguardo, gli si raddrizzeranno i capelli nello scoprire fino a che punto sia grave questo peccato.

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5. La Toràh è così severa rispetto al peccato del lashon harà, perché a causa sua viene aiutato il più grande accusatore del popolo ebraico (lo iezer harà) e questo comporta che siano uccise moltissime persone nel mondo.

6. Un altro motivo per cui questo peccato è così grave, è perché chi la parla danneggia la sua lingua dicendo parole vietate, in questo modo, quando parlerà di questioni sacre, queste non potranno salire in alto. E quando le persone commettono questo peccato migliaia di volte, senza provare a migliorarsi, rovinano i mondi superiori in modo incommensurabile.

Introduzione.4

7. Questo divieto non è quasi considerato, o è addirittura considerato permesso da molte persone, perché lo iezer harà inganna le persone in due modi:
- Facendogli credere che quello che vuole dire non rientra nella categoria di lashon harà
- Che riguardo alla persona di cui si vuole dire male non è vietato parlare lashon harà.

8. Oppure lo iezer harà funziona nella persona in modo diametralmente opposto, facendogli credere che tutto quello che si vuole dire rientra nella categoria di lashon harà, al punto tale che la persona pensi che non si possa vivere in questo modo.

Introduzione.5

9. Inoltre, molte persone non conoscono le regole che riguardano l’ascoltare lashon harà, non sanno che è vietato credere perfino in cuor loro a quello che sentono. Per questo tutta la situazione è sfuggita di mano e le persone si sono abituate a parlare di tutto quello che vogliono, senza pensare prima se sia permesso o meno dire ciò che vogliono dire. Ci siamo talmente abituati alla cosa che agli occhi di molte persone il divieto di lashon harà non è considerato neppure un divieto.

10. Il libro è diviso in due parti: le alachot che riguardano la lashon hara e quelle che riguardano lo spettegolare. Molti dei divieti dello spettegolare si possono dedurre da quelli sul lashon harà, ma è meglio ripeterli e specificare ogni regola considerando l’entità del peccato che si può arrivare a fare con la lingua, il Cielo ce ne scampi.

Shidduch (4/4)


1.     La norma generale: una persona deve stare attento ai cammini che percorre, in particolare per ciò che riguarda ciò che dice, e non mescolarsi in cose che riguardano il prossimo se non nei casi in cui sa bene le cose effettivamente, e pensare di raccontare le cose per un’utilità e non per odio o non sopportazione, e pensare a priori tutte le possibili conseguenze delle sue parole. E HaShem ci salvi da errori.
Completato B”H il testo Chafetz Chajim!

Shidduch (3/4)

8. Imbrogli. Nel caso sappia, prima che abbiano “concluso”, che una delle due parti sta imbrogliando l’altra sulle condizioni economiche decise, allora bisogna riflettere bene prima di rivelare la cosa, perché sono necessarie molte condizioni per farlo (oltre a quelle esposte precedentemente Rechilut 9:2): 
a. Davvero? Bisogna per prima cosa riflettere se è un vero imbroglio, conoscendo la sua cattiva indole oppure la sua situazione economica molto povera, oppure che ha sentito esplicitamente che è una farsa (Ma non decida immediatamente che le cose stiano così semplicemente se ha difficoltà, perché spesso vediamo persone del genere che mantengono la loro parola molto più di persone che hanno un livello economico molto alto) 
b. Avrebbe accettato comunque? Bisogna sapere se l’altra parte avrebbe accettato comunque di sposarsi, anche senza queste garanzie economiche. Perché nel caso in cui non influenzino la sua scelta è vietato rivelarlo. 
c. Imbroglio per imbroglio. Bisogna essere certi che anche l’altra parte non stia imbrogliando a sua volta. Perché in tal caso “si rendono pari” almeno per quello che riguarda il mio dovere/possibilità di parlare sulla questione. 

9. Imbrogli (2). Nel caso invece abbiano già “concluso” e sappia di un imbroglio, bisogna vedere un ulteriore fattore (oltre all’ultimo precedente e alle regole di Rechilut 9:2): nel caso in cui le sue parole vengano accettate come motivo per sospettare soltanto (ossia che si pari le spalle per non subire danni), allora lo dica; nel caso invece c’è il rischio che venga creduto completamente, e si arrivi anche a disdire il matrimonio, allora è vietato rivelarlo, perché non capita che ci siano tutte le condizioni necessarie (vedi Beer Maim Chajim 14 dal Chafetz Chajim – Tziur Shelishì:9)

Shiddukh (2/4)


1.     Difetti gravi. Nel caso il promesso sposo abbia difetti gravi, abbiamo da distinguere il tipo di difetti:
a.      Malattia interna. Se il promesso sposo ha una malattia interna e l’altra parte non è consapevole poiché non è evidente, sicuramente deve rivelarglielo e non c’è divieto di rechilut, a condizione che si verifichino le condizioni spiegate prima (Rechilut Regola 9:2)
b.     Eresia. Nel caso si sia sentito che il promesso sposo ha tendenze eretiche (rispetto alla Toràh) è necessario rivelarlo, senza che si verifichi alcuna condizione. Solo nel caso in cui l’abbia solo sentito, non dica che lo sa, ma sottolinei che l’ha sentito, per cui è necessario non crederci subito, ma solo sospettare della cosa. (vedi Beer Maim Chajim 9)
c.      Mancanze di Toràh. Nel caso una persona abbia mancanze di Toràh rispetto a ciò che si pensava, è vietato rivelarlo. Perché se volevano effettivamente verificare la cosa avrebbero dovuto portare il promesso sposo davanti a Talmidè Chakhamim che l’avrebbero testato. (Nel caso effettivamente faccia così, allora i Talmidè Chakhamim devono dire le cose come stanno, perché le due parti erano d’accordo a monte ad effettuare il test) Poiché non l’ha fatto, è come se dicesse che gli va bene così.
Dalle due parti. Come è vietato/permesso rivelare qualcosa sullo sposo, vale la stessa norma per rivelare qualcosa sulla sposa o sulla sua famiglia. Solo deve riflettere in particolare se le cose saranno ascoltate, perché se non c’è la possibilità di essere ascoltato, allora è solo rechilut.

Shidduch (1/4)

4. Se vede che una persona sta per fare uno shidduch con qualcun altro, e (a) sa che una delle due parti ha delle gravi mancanze (vedi successivamente punto 6 cosa è definita come “mancanza”), e sa inoltre (b) che l’altra parte non sa della cosa e (c) che se la sapesse non accetterebbe di sposarsi. In tal caso bisogna rivelare la cosa, a patto che si verifichino tutte le condizioni spiegate in seguito Be”H. E’ necessario porre attenzione ad ogni dettaglio per poter permettere, ma prima di tutto è opportuno rimuovere gli inciampi che sono soliti esserci sulla questione. Ciò nonostante non dovrebbe essere necessario scriverli esplicitamente data la loro semplicità, ma a causa della possibilità di danno l’autore ha ritenuto opportuno esplicitarli.

5. Difetti senza sostanza. Spesso si parla male di difetti che non sono così importanti. Ad esempio, se il futuro sposo è una persona ingenua che non sa comprendere i cattivi comportamenti di persone che si “ritengono furbe” e che vogliono fregare il prossimo, o che non vuole fare buffonaggini come altre persone della sua età, essendo una persona seria, in tali casi spesso la gente dice su di tale persona che è tonto. Fino al punto che capita che la gente non voglia sposarsi con tale individuo a causa delle voci che circolano su di lui. O che vogliano annullarlo, oppure altre cose poco piacevoli.
E' importante sottolineare che il rivelare queste cose non ha alcuna forma di permesso. Nessuno dei criteri esposti precedentemente (Regola 9:2) si verifica. E coloro che raccontano queste cose sono chiamati dalla Toràh: "Motzì Shem Ra" ~ "coloro che tirano fuori un cattivo nome" (vedi inoltre Lashon harà - regola 1 e regola 5), perchè persino se la cosa fosse assolutamente vera, mancano i presupposti per raccontarla.
[Inoltre tali persone rendono anche peccatori i più, perchè si affrettano a raccontare cose negative e farsi scherno di fatti e persone. All'inizio cominciano per non sentirsi "da meno" rispetto agli altri che raccontano già queste cose (non che questo sia un permesso comunque così stanno le cose), e poi si abituano a tenere questo atteggiamento. Com'è riportato nella Ghemarà (in Massekhet 'avodàh zaràh 18 'amud bet) "Se è andato (secondo il consiglio dei malvagi) - arriverà a rimanerci, se è rimasto - arriverà a risiedervi" Quindi una persona deve stare molto attenta a evitare di frequentare queste compagnie. Perchè stanno correndo verso cose negative, e il rischio (quasi sicuro) è di rimanerci, chas veshalom, in mezzo. E così dicono i chakhamim (Eduyot 5:6) "Meglio che una persona sia considerata pazza per tutti i suoi giorni, e non sia malvagio neppure un istante davanti ad HaShem."
E così è vietato anche parlare male delle azioni dei padri di una determinata persona, come spiegato precedentemente nella regola 4.

Situazione “Società” (2/2)


3. E’ vietato dare un consiglio che si sa essere cattivo, perché si trasgredisce il divieto di “VeLifnè iver Lo Titten Mikhshol” ~ “Davanti ad un cieco non porre inciampo” (ossia davanti a chi è cieco sul problema). Quindi anche consigliare a qualcuno di mettersi in società con una persona non molto adatta per la cosa, oppure problematica, contravviene a questo ed altri divieti. E’ quindi vietato consigliare un socio oppure uno shidduch non adatto.

Situazione "Società" (1/2)


Situazione “Società”
1.     Se una persona (Reuven) si vuole mettere in società con un altro (Shimon) di cui non conosce bene i cattivi atteggiamenti, è necessario avvisarlo della questione prima che si metta in società, a condizione che siano verificate tutte le condizioni viste nella Regola 9 delle regole della Rechilut. Nel caso però Shimon sia solo in una situazione economica difficile, è vietato rivelarlo (vedi nota)
2.     Se si è già messo in società, allora dipende tutto da come le sue parole potrebbero essere accettate: (a) se portano solo sospetto e attenzione a controllare tutto ciò che il socio fa, allora è possibile e doveroso dirlo, a condizione che si verifichino tutte le condizioni citate nel punto precedente. (b) nel caso invece sappia che gli crederebbe senza ombra di dubbio e non sospetta soltanto, è vietato rivelarlo. In particolare se ciò porterebbe lo scioglimento della società.

Rechilut 9.9 - "Merce messa da parte"


15.     Un altro caso che si trova spesso è quello della “merce messa da parte”. Ossia spesso capita che una persona scelga della merce e chieda che venga messa da parte, affinché abbia il tempo di andare a ritirare soldi e pagare poi in un secondo momento. Nel mentre arriva qualcun altro che vorrebbe quella merce, e insiste affinché gli venga venduta nonostante sia già di qualcun altro. Pur commettendo questo “insistente” una grave averà, quello che succede a questo punto è che il primo compratore arriva e chiede dov’è la merce. Il venditore dice a quel punto “Reuven ha insistito tanto che mi ha buttato i soldi davanti e si è preso la merce. Ho dovuto cedere.” Qui il venditore, rivelando il nome dell’ “insistente” trasgredisce il divieto di “rechilut”. Ancora maggiore è la trasgressione nel caso in cui l’insistenza non fosse stata troppa, ma gliel’ha venduta per un motivo suo di convenienza. Oppure nel caso si fosse sbagliato e l’ha venduta per errore, e per coprire l’errore racconta questa storia come frottola.
Cosa dovrebbe fare dopo aver errato e venduto a quest’altro? Dire semplicemente “Senti ho commesso un errore, e l’ho venduta a qualcun altro” senza specificare assolutamente di chi si tratti.

B”H abbiamo completato le Regole generali sul Lashon harà e sul rechilut. Seguono alcune situazioni nel dettaglio.

Rechilut 9.8 - Non sono stato io


14. Non sono stato io. Se viene fatto qualcosa di poco piacevole a Reuven – ma non si è saputo chi l’ha provocato. Se Reuven viene da Shimon e gli chiede: “Chi è stato?”, persino se Shimon capisce che Reuven lo sospetto è vietato dirgli l’artefice, a meno che non siano presenti tutte le condizioni viste precedentemente. Persino se l’ha visto con i suoi occhi, ma può rispondere “non sono stato io”. (vedi nota)

14 (nota) Votazione. Solo si stia attenti, la facilitazione di poter dire “non sono stato io”; non è valida nel caso in cui ci fosse una votazione e anche lui era tra i votanti (nonostante abbia votato contro e non fosse d’accordo). Chiaramente nel caso dei votanti è vietato raccontare come sono state le votazioni e come ognuno ha votato.

Rechilut 9.7


13. Tutto ciò (10-12) è valido se conosce la natura del “truffato” come una persona che fa le cose secondo la Toràh. Quindi quando si trova “truffato” porta l’altra parte al Bet Din ~ Tribunale rabbinico, e segue il Din Toràh ~ giudizio della Toràh. In caso invece sa che si farebbe giustizia da solo, non pagando o restituendo la merce allora sono necessari ancora quattro condizioni (oltre alle precedenti 5 viste nel punto 12) per non incappare nel divieto di rechilut:

f. Risaputo direttamente. Chi racconta dell’ Onaàh deve essere a conoscenza in modo diretto e non per sentito dire da altri. In caso l’abbia sentito da altri è vietato raccontare.
g. 2 e non 1. E’ necessario che ci siano due persone che raccontino al “truffato” la cosa, e non solo una.
h. Danno uguale. Bisogna stare attenti che non arrivi al venditore un danno economico maggiore di quello che gli avrebbe inflitto il bet din. Nel caso invece conoscano la natura del “truffato” che cercherebbe di ottenere di più, in tal caso è vietato raccontargli qualsiasi cosa sull’argomento.  
i. Permesso del Bet din. Quando si ha una questione economica si è tenuti ad andare al bet din per prendere provvedimenti. Quindi è necessaria l’autorizzazione del bet din per poterlo “scavalcare”.

Quindi comprendi bene quanto sia un comportamento errato quello che spesso si vede oggi. Quando una persona compra un oggetto non solo non gli si dice “che bello” (come invece bisognerebbe fare). Al contrario, gli si dice “quello ti ha truffato!” senza verificare se effettivamente sia così, se è entro la possibilità di un guadagno maggiorato, oltretutto il prezzo del mercato può cambiare spesso in breve tempo. Questo ad aggiungersi le 9 condizioni citate finora. Senza contare che chi parla per odio, aggiunge altre trasgressioni a quelle che già fa, dicendogli ad esempio “sbattigli in faccia la sua merce!”; “Ti vergogni? Manda qualcuno!” “Se non vuole riprendersela, non pagare!” (e spesso è vietato farlo, quindi si trova che contravviene al divieto di rubare e di trattenere denaro non suo, che avrebbe dovuto pagare). Oltre al rischio che arrivino a litigare tra di loro.
Quindi puoi vedere quante trasgressioni compie chi va a raccontare la cosa. Perciò è necessario fare molta attenzione alla questione.

Rechilut - Regola 9.6


12. Per dover raccontare (e poterlo anche permettere) è necessario però che si verifichino le seguenti condizioni:
a. Le cose come stanno. Si raccontino le cose come stanno, senza esagerazioni.
b. Verità & Utilità. Il fine fondamentale dev’essere raccontare la verità e cercare di aiutare il danneggiato, ossia ricercare la sua utilità, e non essere contenti della perdita del danneggiante, persino se sa che è un “truffatore”. Dev’essere inoltre certo che ci sia possibilità che ci sia un’utilità nel racconto, perché altrimenti non c’è nulla da raccontare. Ad esempio nel caso sappia che il “truffatore” sappia portare le cose in tribunale tirando per le lunghe oppure ottenendo “favori”. Ciò che otterrebbe in questo caso è solo “appesantire il cuore” del truffato ulteriormente.
c. Ammonimento. Se pensa che sia possibile che il “truffatore” ascolti qualche ammonimento, allora lo ammonisca e non racconti la questione.
d. Non c’è altra strada. Se c’è un altro metodo per ottenere lo stesso fine senza dover raccontare la questione, è vietato raccontare.
e. Il Truffato è un pettegolo. Se il “truffato” ha una natura da pettegolo, non è scontato che si possa raccontare alcunchè. Quindi solo nel caso in cui stima che starebbe con la bocca chiusa dopo aver ricevuto l’avviso, anche dietro avvertimento di non raccontare oltre la questione, è possibile avvisarlo.

Rechilut Nona Regola.6


11. Se la persona da avvertire è già stata “truffata” si entra in questioni relative alle regole di Onaàh. (vedi alachà precedente) L’ Onaàh consiste nel vendere ad un prezzo molto superiore a quello che dovrebbe essere. Un tempo questo era considerato 1/6 in più del valore della merce. Oggi è necessario verificare presso un posek alachà esperto in queste norme. Quindi se si applica l’ Onaàh e non è passato il tempo per cui è già “caduta in disuso” la possibilità di richiedere la differenza, è necessario dire al “truffato” la questione. Nel caso invece sia passato il tempo oppure l’ Onaàh sia limitata in un margine plausibile alachicamente non è possibile dirglielo e trasgredirebbe dicendoglielo il divieto di rechilut. Persino se il “truffato” glielo chiede esplicitamente non può rispondergli in modo veritiero. In particolare se vede che il “truffato” non pagherebbe più ciò che gli rimane da pagare in base alle sue parole. Quindi solo ed esclusivamente nel caso in cui dal punto di vista alachico possa riottenere i soldi, lo si deve avvertire. Altrimenti è assolutamente vietato.

Nona regola.5


10. Essendo semplice inciampare nel divieto di rechilut, è il caso di esaminare alcune situazioni in modo esplicito, da cui poter imparare come comportarsi. Se si vede che una persona vuole entrare in un negozio per comprare qualcosa, e si nota che si tratta di una persona ingenua, e si sa che il proprietario del negozio si approfitta di persone del genere sia per vendergli merce scadente che per truffarlo con misure e pesi falsi, bisogna avvisare tale potenziale cliente, persino se ha già concluso con il venditore che comprerà da lui. Tanto più bisogna avvisarlo nel caso in cui sa esplicitamente che il commerciante lo sta imbrogliando. Ad esempio se gli dice che una merce è molto pregiata e lui sa benissimo che non è così, bisogna assolutamente avvisarlo verificando prima che siano presenti tutte le condizioni riportate al punto 2. Nel caso però la differenza che vuole ottenere il commerciante è minore di un sesto del valore totale della merce, è possibile che non bisogna dirgli niente. Se si tratta di pesi o misure false bisogna sicuramente avvertirlo.

Nona Regola.4


7. Se una persona vuole raccontare a qualcuno che una terza persona l’ha derubato o le ha procurato un danno, prima di farlo deve constatare accuratamente se siano presenti tutti le condizioni riportate in precedenza (nel punto 2) e deve anche averla ammonita senza ottenere alcun effetto positivo.
8. Se sussistono tutte le condizioni riportate, bisogna raccontare la cosa anche se la persona che ha subito i danni non vuole saperla. Nel caso in cui non sussistono, è vietato raccontare la cosa perfino se l’amico lo pretende.
9. Se vuole raccontare la cosa ad altre persone (e non al diretto interessato che ha subito un danno), trasgredisce il divieto di rechilut, deve fare attenzione a tutte le condizioni di cui abbiamo parlato in precedenza.

Nona regola.3


5.-6. - Il permesso di cui abbiamo parlato nei punti 1 e 2, vale solo nel caso in cui le due persone ancora non hanno concluso l’accordo in modo definitivo ma ne hanno solo parlato.
- se invece l’accordo è già definitivo, se si pensa che rivelando la cosa, chi la ascolta non procurerà un danno alla persona di cui si parla, ma starà solo attenta a non subire lei stessa un danno, allora è permesso rivelarla. Però, se si sa che raccontando i fatti la persona di cui si parla subirà un danno, per esempio se si decidesse di sciogliere l’accordo effettuato o se fosse licenziato, è vietato raccontare i fatti senza a vere il permesso di un bet din.

Nona regola.2


3.     -  4. – una persona che sente che qualcuno minaccia di menare qualcuno, farlo vergognare o fargli del male, se si tratta di una persona che ha già fatto cose del genere diverse volte, o che si capisce che non minaccia tanto per farlo, bisogna rivelarlo alla persona cui vuole fare del male, ma non dimentichi di controllare che siano presenti le condizioni viste nel punto precedente (2).
-          Questo vale solo nel caso in cui si sia ammonito colui che minaccia di compiere le azioni spiegate in precedenza e non abbia ascoltato, oppure nel caso in cui si pensi che l’ammonimento non serva, ma in generale bisogna ammonirlo.
-          Non bisogna affrettarsi a raccontare il fatto prima di aver riflettuto profondamente se il raccontarlo possa aiutare. Per esempio attraverso il fatto che chi è stato minacciato stia attento a non farsi danneggiare o a farsi umiliare. Però, se raccontando il fatto si ottiene solo di far aumentare l’ira della persona minacciata, al punto che andrà lei stessa per prima a litigare con chi l’ha minacciato, così da creare una machloket ancora peggiore, in tal caso è vietato raccontargli della cosa.