5.-6. - Il permesso di cui abbiamo parlato nei punti 1 e 2, vale solo nel
caso in cui le due persone ancora non hanno concluso l’accordo in modo
definitivo ma ne hanno solo parlato.
- se invece l’accordo è già definitivo, se si pensa che rivelando la
cosa, chi la ascolta non procurerà un danno alla persona di cui si parla, ma
starà solo attenta a non subire lei stessa un danno, allora è permesso
rivelarla. Però, se si sa che raccontando i fatti la persona di cui si parla
subirà un danno, per esempio se si decidesse di sciogliere l’accordo effettuato
o se fosse licenziato, è vietato raccontare i fatti senza a vere il permesso di
un bet din.