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Nona regola.3


5.-6. - Il permesso di cui abbiamo parlato nei punti 1 e 2, vale solo nel caso in cui le due persone ancora non hanno concluso l’accordo in modo definitivo ma ne hanno solo parlato.
- se invece l’accordo è già definitivo, se si pensa che rivelando la cosa, chi la ascolta non procurerà un danno alla persona di cui si parla, ma starà solo attenta a non subire lei stessa un danno, allora è permesso rivelarla. Però, se si sa che raccontando i fatti la persona di cui si parla subirà un danno, per esempio se si decidesse di sciogliere l’accordo effettuato o se fosse licenziato, è vietato raccontare i fatti senza a vere il permesso di un bet din.