5-6.1 Nel caso due persone (come testimoni) abbiano visto il peccatore peccare e sanno che lui sicuramente non accetterebbe alcun ammonimento, ed è probabile che in modo molto semplice ricaschi nel peccato, è bene che i due testimoni vadano dal Bet Din ~ Tribunale rabbinico e gli dicano il fatto in modo che possano allontanarlo dal peccato in futuro (ciò vale solo nei luoghi in cui il Bet Din ~ Tribunale Rabbinico abbia l’autorità e la forza per allontanarlo dal peccato).
5-6.2 Nel caso solo una persona l’abbia visto - quindi non può testimoniare da solo al Bet Din, poiché c’è il divieto di testimoniare da solo. (vedi decimo divieto) Nonostante ciò può rivelarlo al Rav del peccatore affinché lo “raddrizzi” a condizione che venga creduto effettivamente. E’ però vietato al Rav di raccontare la cosa in giro. C’è però la possibilità che anche se c’è il rischio che il “Rav” vada a raccontare in giro la questione, nel caso possa effettivamente “raddrizzare” la persona, sia possibile rivelarglielo.
5-6.3 E così è possibile anche rivelare la questione ai parenti stretti del peccatore, nel caso in cui (a) sicuramente gli crederanno e (b) ammoniranno il peccatore. Questo a condizione che sia effettivamente così e che (c) l’intenzione di chi racconta sia effettivamente al fine di ottenere un buon comportamento ( e null’altro).